Covid-19: Arriva lo scudo penale per responsablità sanitaria da somministrazione del vaccino7/4/2021 Il decreto legge numero 44/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° aprile 2021, ha introdotto uno scudo penale per il personale sanitario che somministra il vaccino anti SARS-CoV-2, che non può essere chiamato a rispondere dei reati di lesioni personali colpose e omicidio colposo per i fatti verificatisi in conseguenza di tale attività. L’articolo 3 del decreto-legge 44/2021 stabilisce testualmente che “per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARSCoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione”. Si tratta dello “scudo penale” invocato da medici e personale sanitario per proteggersi dagli assalti giudiziari (più o meno in buona fede) di persone che hanno subito danni a causa della somministrazione del vaccino. L’idea dello “scudo penale” venne inizialmente concepita nell’ambito del dossier Ilva come forma di garanzia per Arcelor Mittal che poneva, appunto, la protezione da rinvii a giudizio come condizione per far ripartire gli impianti. La norma risultante prevedeva la non responsabilità penale dei vertici aziendali che applicavano il piano ambientale nella gestione degli altoforni. L’analogia concettuale con lo scudo penale Covid è evidente: così come i manager Ilva non sono responsabili penalmente se attuano il piano ambientale, non è penalmente responsabile (peraltro, solo per omicidio colposo e lesioni) chi somministra il vaccino “secondo le regole”. Questo “scudo” tuttavia, come quello Ilva, è fatto di cartone e dunque cederà di fronte al primo colpo assestato da (parenti delle) vittime e pubblici ministeri almeno per tre motivi: nessuna legge può impedire a un magistrato di indagare sulle modalità concrete di uso del vaccino, nessuna legge può eliminare la responsabilità di un medico che sbaglia con colpa grave una diagnosi, nessuna legge può eliminare il diritto al risarcimento del danno per negligenza professionale. Nessuna responsabilità per l'“uso conforme”. Un solo articolo, il numero 3, dedicato dal decreto appena entrato in vigore al tema dello scudo penale: suona un po' come un contentino perchè, a leggere bene la norma, la sua portata è alquanto ristretta sia temporalmente, sia sul versante oggettivo. Costruita secondo lo schema delle cause di non punibilità, l'esenzione da responsabilità riguarda, come si deduce dal richiamo degli articoli 589 e 590 c.p. sia la fattispecie di lesioni, sia quella di omicidio colposo. Non è chiara la ragione per la quale non si è rimandato alle condotte descritte nell'art. 590-sexies c.p., introdotto nel 2017 proprio per delimitare i confini della responsabilità colposa in ambito sanitario (anche in questa norma, come è noto, vi è al secondo comma una causa di esclusione della punibilità per imperizia, nel caso in cui le linee guida adatte al caso concreto siano rispettate). Siamo di fronte ad una svista del legislatore d'urgenza, o il rimando alle norme “comuni” in tema di omicidio e lesioni colpose si giustifica in altro modo? Lo scudo penale opera soltanto nel caso in cui l'evento lesivo o mortale sia stato cagionato dalla somministrazione di un vaccino anti-COVID. E qui si entra nell'argomento più dibattuto, che è appunto quello della ravvisabilità di un nesso eziologico tra la vaccinazione e la reazione avversa: inutile sottolineare che si tratta dell'aspetto più controverso, talvolta considerato con fredda rassegnazione come un male minore da annegare nella logica dei grandi numeri. Soprattutto è una questione di pressocchè totale appannaggio degli accertamenti tecnici volta per volta necessari, con tutte le conseguenze in termini di univocità che ben possiamo immaginare. La norma che manda esenti da responsabilità non ha una efficacia illimitata nel tempo: si riferisce espressamente alla campagna vaccinale straordinaria tutt'ora in atto e, in ragione di questa specifica indicazione, va escluso che – fatti i debiti scongiuri – dietro questo “scudo” ci si possa riparare nel corso di future, eventuali altre campagne di vaccinazione. Andiamo alle condizioni oggettive che devono sussistere: occorre che l'uso del vaccino sia conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione al commercio e alle circolari pubblicate dal Ministero della Salute. E' senz'altro la parte meno chiara della norma, la più oscura proprio perchè generico e incondizionato è il richiamo a queste “indicazioni”. Soprattutto non si specifica quale valore ad esse debba assegnarsi. Va infine detto che lo scudo si limita a proteggere i sanitari dalla responsabilità penale, ma non da quella civile. Quest'ultima, infatti, non è contemplata, con la conseguenza che, con riferimento ad essa, operano le regole ordinarie, anche durante la straordinaria fase della vaccinazione contro il coronavirus.
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Michele PotèAvvocato a tempo pieno, già vicepresidente della Rete Lenford. Categorie |