michele potè
Avvocato a tempo pieno, ex vicepresidente della Rete Lenford. Categorie |
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La convivenza more uxorio28/7/2020 Cosa si intende per convivenza more uxorio, quali sono i diritti dei conviventi di fatto, come stipulare un contratto di convivenza e la giurisprudenza in materia Con il termine convivenza more uxorio (famiglia di fatto o convivenza di fatto) si indica l'unione stabile e la comunione (di vita, spirituale e materiale) tra due persone che non è fondata sul matrimonio. • Che cos'è la convivenza more uxorio • I diritti dei conviventi di fatto • La casa familiare nelle convivenze more uxorio • Il diritto al mantenimento • L'affidamento dei figli se si rompe l'unione more uxorio • I contratti di convivenza • Le obbligazioni naturali che scaturiscono dalla convivenza • La giurisprudenza sulla famiglia di fatto Che cos'è la convivenza more uxorio La convivenza more uxorio è in sostanza la relazione affettiva e solidaristica che lega due persone in comunione di vita. La situazione di fatto che si crea è simile, per molti aspetti, al matrimonio. La Cassazione n. 6381/1993 stabilisce che la convivenza more uxorio è legittima per il nostro ordinamento purché non contrasti con il buon costume, l'ordine pubblico e le norme imperative. La legge n. 76/2016 (legge Cirinnà) ne ha introdotto la disciplina nel nostro ordinamento. I diritti dei conviventi di fatto La recente legge Cirinnà ha disciplinato, infatti, la coppia di fatto e introdotto il contratto di convivenza. La nuova normativa contempla una serie di diritti a favore dei conviventi che restituisce dignità alle unioni che non contraggono matrimonio. Il partner di un soggetto dichiarato inabile può essere infatti nominato suo amministratore di sostegno, fargli visita nei luoghi di ricovero ed esprimere la sua opinione sul trattamento terapeutico che lo riguarda. Il decesso di uno dei conviventi causata da un illecito altrui commesso sul posto di lavoro, durante la circolazione stradale o in altre circostanze, legittima l'altro convivente a chiedere il risarcimento dei danni da morte. Il lavoro di uno dei conviventi nell'impresa dell'altro gli attribuisce il diritto di partecipare agli utili. La casa familiare nelle convivenze more uxorio Durante la convivenza, se la casa che le parti hanno destinato alla coabitazione è di proprietà esclusiva di uno solo, l'altro non vanta diritti sulla stessa, perché considerato un semplice "ospite"(in senso contrario si è espressa la Cassazione con sentenza n. 17971/2015 aderendo quanto già sancito dalle sentenze n. 7/2014 e n. 7214/2013). In caso di decesso invece il partner superstite subentra nel contratto d'affitto e, se l'immobile era di proprietà del defunto, mantiene il diritto di abitazione per un periodo proporzionale alla durata della convivenza. Il diritto al mantenimento La corresponsione dell'assegno di mantenimento non è contemplata nel caso in cui a separarsi è una coppia di fatto. L'unica forma di contributo prevista dalla nuova legge consiste nel diritto agli alimenti, solo se l'ex convivente versa in stato di bisogno. La misura e la durata degli alimenti sono tuttavia stabiliti in base al periodo della convivenza. L'affidamento dei figli se si rompe l'unione more uxorio I figli naturali nati al di fuori del matrimonio sono parificati in tutto e per tutto ai figli legittimi nati in costanza di matrimonio (Dlgs. n. 154/2013). Pertanto, in una coppia di fatto che si separa, ogni genitore, in assenza di accordo per gestire la relazione con i figli, può rivolgersi al Tribunale ordinario. Spetterà così all'autorità giudiziaria stabilire la misura dell'assegno di mantenimento, il diritto di visita, l'affidamento e l'assegnazione della casa familiare. I contratti di convivenza I contratti di convivenza presuppongono la registrazione anagrafica della coppia di fatto (eterosessuale od omosessuale) presso il Comune di residenza. La sua stipula si rivela particolarmente utile in caso di separazione, poiché le parti possono stabilire a priori le rispettive modalità di contribuzione alle necessità della famiglia di fatto durante la convivenza e quando questa viene meno. Le obbligazioni naturali che scaturiscono dalla convivenza Il tema delle obbligazioni naturali all'interno delle coppie di fatto emerge quando la coppia si divide. Tanto per ricordarne brevemente il significato, l'obbligazione naturale consiste nel pagamento spontaneo di una somma di denaro o nell'esecuzione spontanea di una prestazione, per puro ossequio a regole sociali o morali. L'assenza del vincolo giuridico comporta che le obbligazioni naturali siano soggette a quanto stabilito dall'art. 2034 C.C.: 1. "Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. 2. I doveri indicati dal comma precedente e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato non producono altri effetti". Il convivente che ha elargito somme per il mantenimento della coppia o della famiglia di fatto (in presenza di figli) non può pertanto chiederne la restituzione, se sono stati rispettati i principi di proporzionalità e adeguatezza. Occorre tenere conto altresì dei casi in cui l'esborso risulta ingente e come tale non riconducibile nell'ambito delle obbligazioni naturali (Tribunale di Treviso sentenza n. 258/2015; Cassazione n. 18632/2015; Cassazione n. 1266/2016). La giurisprudenza sulla famiglia di fatto Cassazione n. 9178/2018 Si ha convivenza more uxorio, che assume rilievo anche ai fini della risarcibilità del danno subito da un convivente nel caso di perdita della vita dell'altro, allorquando due persone siano legate da un legame affettivo stabile e duraturo, in forza del quale abbiano spontaneamente e volontariamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale. Cassazione n. 2466/2016 L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Cassazione n. 1266/2016 Al termine di un periodo di convivenza more uxorio può essere stabilito un compenso economico a favore di un partner solo se questi ha svolto a favore dell'altro prestazioni che esulano dai normali doveri materiali e morali, quale il lavoro domestico, il cui assolvimento non dà luogo a risarcimento alcuno, costituendo obbligazione naturale ex articolo 2034 del Cc, conformemente al dettato costituzionale di cui all'articolo 2. Trib. Reggio Emilia n. 315/2016 Nell'ambito di un giudizio per il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, la questione dell'esistenza o dell'assenza di una "vita familiare" ex art. 8 Cedu, in assenza di qualsiasi vincolo di parentela, è anzitutto una questione di fatto e ricomprende anche le unioni omosessuali. Cassazione n. 19423/2014 La convivenza "more uxorio", quale formazione sociale che dà vita ad un consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su un interesse proprio del convivente e diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità. Tale interesse assume i connotati tipici di una detenzione qualificata che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Pertanto l'estromissione violenta o clandestina dall'unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario ai danni del convivente non proprietario, legittima quest'ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di spoglio.
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