michele potè
Avvocato a tempo pieno, ex vicepresidente della Rete Lenford. Categorie |
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Quando si mutano le condizioni economiche di uno dei due coniugi è possibile la revisione dell’assegno di mantenimento per l’ex o per i figli.
In presenza di nuove circostanze che alterino la condizione reddituale degli ex coniugi, è sempre possibile ottenere un provvedimento di revisione delle decisioni del giudice in tema di rapporti patrimoniali. In particolare, per ottenere la riduzione dell’assegno di mantenimento – sia di quello da versare all’ex coniuge che ai figli Indice
Così come è possibile separarsi o divorziare in via consensuale – ossia con l’accordo di entrambi i coniugi – o in via giudiziale –con una causa che rimette la decisione al giudice – anche i provvedimenti di revisione dell’assegno di mantenimento possono essere richiesti al tribunale in via congiunta e consensuale o da uno solo dei coniugi. Tuttavia, è sempre bene che la modifica sia disposta dal giudice con un provvedimento che rettifichi la precedente sentenza. Quando è possibile chiedere la modifica dell’assegno di mantenimento Gli eventi che possono determinare la modifica o la cessazione dell’assegno di divorzio e o mantenimento sono diversi a seconda che si tratti di somme erogate a beneficio dell’ex coniuge o del figlio. In entrambi i casi, deve trattarsi di fatti sopravvenuti che abbiano alterato il reddito o le esigenze del beneficiario dell’assegno. Modifica mantenimento ex coniuge La modifica o la cessazione dell’obbligo di mantenimento all’ex coniuge si giustifica nei seguenti casi:
Modifica mantenimento figli Per la modifica al mantenimento dei figli possono rilevare sia l’alterazione della situazione reddituale di uno dei due genitori che le esigenze dei figli stessi. Anche in questo caso, però, si deve trattare di giustificati motivi successivi rispetto alla precedente sentenza del giudice. Ecco alcuni tipici casi:
Modalità per ottenere la riduzione dell’assegno di mantenimento Come anticipato, le modalità per ottenere la revisione dell’assegno di mantenimento (aumento o riduzione) sono due:
Nel primo caso, ci si deve rivolgere a un avvocato affinché avvii la causa contro l’altro coniuge/genitore. Tale procedura viene utilizzata quando i due interessati non trovano un accordo tra loro. Inizia così una vera e propria causa volta ad accertare l’effettivo mutamento delle condizioni di fatto. La procedura è disciplinata dall’articolo 710 c.p.c. Nel secondo caso, invece, è sufficiente un unico avvocato che rivolga l’istanza di modifica al presidente del tribunale o sottoponga allo stesso un contratto firmato dai coniugi Il tutto si consuma in una sola udienza, con notevole risparmio di tempi e di costi. Con la legge n. 162/2014 è stata introdotta la cosiddetta negoziazione assistita tra avvocati con la quale viene stipulata una convenzione tra le parti che viene poi trasmessa alla Procura della Repubblica presso il tribunale per il nulla osta.
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